2 maggio 2024

Contraddittorio preventivo: dal 30 aprile, formalizzata l’applicazione della nuova disciplina

Memory n. 73 del 02.05.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 7, commi da 1 a 3, del DL n. 39 del 29.03.2024 il legislatore è intervenuto sulla nuova disciplina del contraddittorio preventivo precisando la data di applicazione delle nuove disposizioni e confermando (con integrazione di alcuni dettagli) la data precedentemente comunicata con atti di indirizzo da parte del Ministero del 30.04.2024. Con l’articolo 6 bis della legge n. 212 del 27.07.2000 (c.d. “Statuto del Contribuente”), inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.219 del 30.12.2023 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un generalizzato obbligo di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impugnabili avanti agli organi della giurisdizione tributaria. L’obbligo – non certo privo di deroghe – era stato interessato da un primo atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui è stato chiarito che dal punto di vista prettamente operativo, la concreta applicazione delle nuove disposizioni sarebbe partita dal 30 aprile 2024 o, meglio, a partire dagli atti emessi dal 30 aprile. Con l’intervento del DL n. 39/2024, ora: i) viene confermata l’applicazione delle previgenti disposizioni con riferimento agli atti emessi prima del 30.04; ii) laddove l’amministrazione abbia, prima della data di entrata in vigore, comunicato al contribuente lo schema d’atto, agli atti emessi si applica la proroga dei termini prevista dalla nuova disciplina al comma 3 dell’articolo 6 bis. Ricordiamo che ai sensi del citato articolo 6 bis, il contraddittorio, a pena di annullabilità, va instaurato per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, per qualsiasi tributo e qualsiasi imposta. Il comma 2 prevede, invece, che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo fomrale delle dichiarazioni individuati dal MEF con decreto di prossima pubblicazione (potrebbero rientrare in tali categorie, ad esempio, gli avvisi di liquidazione e le cartelle di pagamento). Viene fatto salvo il fondato pericolo per la riscossione ritenuto sussistente, ad esempio, in caso di cocordato preventivo, fallimento, atti di dismissione del patrimonio ad opera del debitore.
Categorie:Accertamento
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: lavoro al computer 5
21 maggio 2024
Diretta: 14.30 - 17.30
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: professionista
22 maggio 2024
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA